Descrizione del servizio
L'I.C.I. è l'Imposta Comunale sugli Immobili e deve essere pagata da tutti i cittadini che possiedono uno o più immobili o che sono titolari di un diritto reale (uso, usufrutto, abitazione) sugli stessi. L'entità dell'imposta è in relazione al valore catastale degli immobili; per le aree edificabili l'imposta si calcola sul valore venale di mercato.
I versamenti d'imposta effettuati in un determinato anno sono relativi all'anno medesimo. Se si ritiene di aver versato un'imposta più alta di quella dovuta è possibile rivolgersi all'Ufficio per chiedere dei chiarimenti ed eventualmente un rimborso.
Come si utilizza
DOVE E QUANDO SI PAGA
I versamenti vanno effettuati:
- mediante modello F24 che può essere presentato per il pagamento presso qualsiasi Ufficio Postale o Bancario
- su c/c postale n. 87405684 intestato a "Comune di Breda di Piave — I.C.I."
- I rata entro il 16 giugno 2011 per un importo pari al 50% dell’imposta dovuta;
- II rata entro il 16 dicembre 2011 a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
In alternativa il contribuente potrà versare l’intera imposta dovuta per l’anno 2011 in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2011 , indicando sul bollettino di c/c postale che si tratta di versamento sia per acconto che per saldo.
L’importo minimo fino alla decorrenza del quale non vi è l’obbligo di eseguire il versamento è fissato in € 2,07 annui.
Con l'emanazione del Decreto Legge del 21 maggio 2008 è abolita l'ICI per le abitazioni principali di categorie A2-A3-A4-A5-A6-A7 e relative pertinenze (categorie C6/C7/C2) con l'eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
In base al vigente Regolamento Comunale NON sono assimilate all'abitazione principale:
- le abitazioni dei cittadini italiani iscritti AIRE che usufruiscono però della detrazione per abitazione principale
- le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti di qualsiasi grado che pertanto continuano a pagare l'imposta in base alla normativa previgente SENZA usufruire della detrazione per abitazione principale.
Per l'anno 2011 le aliquote sono rimaste invariate rispetto al 2010, di seguito i dettagli:
TIPO IMMOBILE |
ALIQUOTA (per mille) |
DETRAZIONE € |
abitazione principale categorie A2-A3-A4-A5-A6-A7 (abitazione posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e coincidente con la residenza anagrafica del soggetto passivo) |
ESENTI |
// |
abitazione principale categorie A1, A8, A9 |
5 |
123,95 |
abitazione cittadini italiani residenti all'estero |
5 |
123,95 |
Abitazione principale soggetti in situazione disagio economico-sociale categorie A1, A8, A9 |
5 |
258,23 |
Abitazioni principali recuperate (già oggetto di interventi di recupero) categorie A1, A8, A9 |
5 |
123,95 |
Abitazione (principale) anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoverocategorie A1, A8, A9 |
5 |
123,95 |
Abitazione principale in uso gratuito a parenti |
5 |
// |
Pertinenze abitazione principale se abitazione di categorie A1, A8, A9 |
5 |
eventuale detrazione in esubero da abitazione principale |
Fabbricati ordinari |
5 |
// |
Abitazioni locate |
5 |
// |
Abitazioni non locate |
7 |
// |
Abitazioni a disposizione |
7 |
// |
Fabbricati posseduti da imprese e non venduti |
5 se locati |
// |
Fabbricati categoria D |
5 |
// |
Fabbricati recuperati (già oggetto di interventi di recupero) |
5 |
// |
Aree edificabili |
7 |
// |
Aree edificabili in corso di edificazione |
7 |
// |
Aree fabbricabili oggetto di interventi di recupero |
7 |
// |
Terreni agricoli |
5 |
// |
Terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli e coltivatori diretti |
5 |
// |
Aree edificabili coltivatori diretti assimilate a terreni agricoli |
5 |
// |
Enti senza scopo di lucro (“ONLUS”) |
0 |
// |
NOTA: si considerano non locate le abitazioni non occupate a partire dal quarto mese dall'acquisto, dall’agibilità/abitabilità se di nuova costruzione, dalla cessazione del precedente affitto.
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
€ 123,95
Tale detrazione, essendo stato introdotto il decreto che ha esentato dal pagamento le abitazioni principali e relative pertinenze, riguarda solo le abitazioni di categorie A1, A8, A9 e le abitazioni dei cittadini italiani iscritti AIRE. Qualora l’ammontare di tale detrazione non trovi totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, ai sensi dell’art. 3 del vigente Regolamento in materia di ICI, viene applicata anche alle pertinenze di cui allo stesso articolo (garage, box, posto auto, cantina, soffitta ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale) purché vi sia coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale e l’utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare di diritto reale di godimento. Qualora l’immobile sia adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno in proporzione alla quota di possesso e va rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. La detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è aumentata a € 258,23 a favore dei soggetti passivi in situazione di disagio economico sociale in possesso dei seguenti requisiti :
- avere percepito nell'anno d'imposta precedente solamente redditi da pensione, per un importo complessivo non superiore all'ammontare della pensione minima INPS comprensiva della maggiorazione sociale (se il nucleo è composto da una sola persona) o non superiore al doppio di tale ammontare (se il nucleo è composto da due o più persone);
- non possedere altre unità immobiliari oltre all’abitazione principale e sue eventuali pertinenze;non avere altri redditi oltre a quello derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze;
- di non possedere titoli e/o depositi bancari e postali di importo superiore a € 15.493,71;
Per nucleo familiare si intende quello risultante dalla scheda anagrafica alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la tassazione ICI.
Il contribuente che ritiene di aver diritto alla eventuale maggiore detrazione determinata ai sensi del comma 2 deve presentare un’autocertificazione su apposito modello reperibile presso l’Ufficio Tributi entro il termine del 20 dicembre.
AREE FABBRICABILI
Per l'anno 2011 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 06.12.2010 sono stati variati valori delle aree fabbricabili.I valori sono riportati nelle seguenti tabelle. Si ricorda che ai sensi della normativa vigente, qualora l’ICI per tale aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli così determinati, non si farà luogo ad accertamento di loro maggior valore.
Z.T.O. P.R.G. | LOTTO MINIMO | (A) €/mq. (per mq. terreno = lotto minimo o multipli esatti) |
(B) €/mq. (per mq. eccedenti) |
A | - | 82,00 | - |
B | 600 MQ. | 77,00 | 27,00 |
C1 | 600 MQ. | 73,00 | 26,00 |
C2 | 700 MQ. | 72,00 | 25,00 |
C/2 PEEP | - | 52,00 | - |
D1 | - | 57,00 | - |
D2/PIP | - | 35,00 | - |
D3 | - | 57,00 | - |
D4 | - | 23,00 | - |
D5 | - | 16,00 | - |
E4 | 800 MQ. | 43,00 | 15,00 |
E5 | - | 14,00 | - |
Sa, Sb, Sc, Sd (ex F) | - | 6,00 | - |
Valori aree edificabili da urbanizzare
Z.T.O. P.R.G. |
LOTTO MINIMO |
(A) |
C2 |
// |
52,00 |
C2 PEEP |
// |
43,00 |
D2/PIP |
// |
19,00 |
D3 |
// |
40,00 |
D4 |
// |
10,00 |
D5 |
// |
7,00 |
Valori terreni agricoli equiparati ad aree edificabili a seguito di permesso a costruire
Z.T.O. P.R.G. |
LOTTO MINIMO |
(A) |
E1 |
// |
52,00 |
E2 |
// |
43,00 |
E3 |
// |
19,00 |
DICHIARAZIONE ICI
Su modello ministeriale e solamente per tutte le variazioni non soggette ad atto notarile il soggetto passivo è tenuto a presentare, entro il termine previsto per ogni anno per la presentazione della dichiarazione dei redditi, apposita dichiarazione su modello ministeriale (ad esempio non serve più dichiarare l’acquisto di un fabbricato mentre devono essere dichiarate le variazioni conseguenti a ristrutturazioni, abitazioni non più occupate ma mantenute sfitte, variazioni relative all’abitazione principale, terreno agricolo sul quale iniziano lavori di costruzione, quando si vuol far valere il diritto a ottenere riduzioni d'imposta come per fabbricati inagibili o inabitabili, immobili che hanno perso/acquisito il diritto all’esenzione, sottoscrizione/cessazione di contratti di leasing immobiliare ecc.).
IMMOBILI POSSEDUTI DA ONLUS
Sono esenti gli immobili utilizzati da enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione dirette all'esercizio del culto ed alla cura delle anime, alla formazione del Clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi all'educazione cristiana, di cui all'art. 16, lett.a), della Legge 20.5.1985, n. 222.
RAVVEDIMENTO SPONTANEO
Per tutti coloro che non hanno provveduto al versamento dell'ICI si ricorda che è possibile regolarizzare la posizione presentando comunicazione di ravvedimento operoso e versando, in aggiunta all'imposta dovuta:
OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO ACCONTO/SALDO 2011
- la SANZIONE del 3% del tributo, oltre interessi legali del 2,5%, se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dall'omesso versamento;
- la SANZIONE del 3,75% del tributo, oltre interessi legali del 2,5%, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2011 ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
Dove andare
Ufficio Tributi - Via Trento e Trieste 26 - 31030 Breda di Piave - piano 1Orario
lunedì 9,00-12,30; mercoledì 16,00-18,00; giovedì 9,00-12,30; sabato 10,00-12,00Tel. 0422-600153 Fax 0422-600187 Email: tributicommercio@comunebreda.it
Note
Altri approfondimenti nel regolamento ICIModuli
Cerca moduli da scaricareData ultima modifica: Data ultimo aggiornamento: 08-03-2024