Ospitalità di cittadini stranieri

Descrizione del servizio

Chi ha intenzione di ospitare a qualsiasi titolo uno straniero presso la propria abitazione, oppure vende o affitta locali a cittadini stranieri, deve provvedere ad effettuare la dichiarazione ai sensi dell’art. 7 del T.U. sull’immigrazione indirizzata al Sindaco del Comune di residenza (autorità locale di P.S.). Si considera cittadino straniero ogni individuo che sia di nazionalità diversa alla U.E.
Fanno parte della Unione Europea i seguenti paesi:• ITALIA• BELGIO• LUSSEMBURGO• PAESI BASSI• AUSTRIA• SPAGNA• PORTOGALLO• FRANCIA• GERMANIA• GRAN BRETAGNA• IRLANDA• FINLANDIA• SVEZIA• DANIMARCA• GRECIA• CIPRO• ESTONIA• LETTONIA• LITUANIA• MALTA• POLONIA• REPUBBLICA CECA• REPUBBLICA SLOVACCA• SLOVENIA• UNGHERIA.
La dichiarazione è solo una comunicazione, non comporta alcun obbligo per il titolare dell'alloggio, nè riguardo all'alloggio, nè riguardo al vitto, all'assistenza sanitaria, ecc. Se si vuole invece invitare un cittadino straniero a venire in Italia, per motivi di turismo, occorre compilare la lettera d'invito .

Come si utilizza

La dichiarazione di ospitalità va resa entro 48 ore dall'arrivo in Italia di un cittadino straniero e presentata dal titolare dell'alloggio dove viene ospitato. La dichiarazione deve essere presentata in duplice copia compilando l’apposito modulo.
Al modulo vanno allegati:
• fotocopia documento di chi presenta la richiesta allo sportello;
• fotocopia del passaporto del cittadino straniero;
• fotocopia del contratto d'affitto, se chi ospita non è proprietario dell'alloggio.


Area 1 - Amministrativa e Tecnica

Protocollo

E-mail: segreteria@comunebreda.it
Tel: +39 0422 600153
Fax: +39 0422 600187
PEC: protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it

Moduli

Documenti Scaricabili

Note

Normativa di riferimento: Art. 7 T.U. sull’Immigrazione ( D. Lgs. 25-7-1998 n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - testo modificato con D.L. 23 giugno 2011, n. 895).


Data ultima modifica:

Data ultimo aggiornamento: 26-01-2018
Approfondimenti
torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto