Scioperi aderenti

Articoli 1 e 5 delle legge 12 giugno 1990, n. 146
Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge.
Delibera 2 febbraio 2015 della commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali - Interpretazione sull'obbligo di comunicazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni: "ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi di cui all'articolo 1 della citata legge, sono tenute, in occasione di ogni sciopero, a rendere pubblici tempestivamente, attraverso l'inserimento sul proprio sito internet istituzionale, i dati numerici relativi al personale aderente allo sciopero in termini di percentuale rispetto al personale in servizio".

Data ultima modifica:

Data ultimo aggiornamento: 08-05-2024
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