Bonus Nascita e Bonus Asilo Nido

Benefici economici riconosciuti dall'INPS

Data :

14 gennaio 2025

Bonus Nascita e Bonus Asilo Nido
Municipium

Descrizione

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31.12.2024, n. 305 (Suppl. Ordinario n. 43) la L. 30.12.2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, il BONUS NASCITA e il BONUS ASILO NIDO, quali misure a supporto dei neogenitori e delle famiglie.

Bonus nascita – L’art. 1, cc. 206-208 introduce un assegno una tantum, pari a 1.000 euro, per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1.01.2025.

Il beneficio è riconosciuto dall’Inps su domanda; esso è subordinato alla condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro annui (valore di ISEE che, al fine in oggetto, viene computato al netto dell’assegno unico e universale per i figli a carico) nonché alle condizioni che il genitore richiedente sia residente in Italia e rientri nelle categorie di cittadinanza o di permesso di soggiorno o di legame familiare.
Art 1 - comma 206 Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 è riconosciuto un importo una tantum pari a 1.000 euro, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione.

L'importo di cui al primo periodo, che non concorre alla determinazione del reddito complessivo ai fini dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero di cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'importo sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore 40.000 euro annui. Nella determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente utile ai fini del riconoscimento dell'importo di cui al presente comma non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.

L'importo di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 207, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art 1 - comma 207
207. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni del comma 206 inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 206, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa di cui al comma 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provvede a rideterminare il valore annuo dell'importo di cui al comma 206, primo periodo, e il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui al comma 206, secondo periodo.

Art 1 - comma 208
208. L'onere derivante dal comma 206 è valutato in 330 milioni di euro per l'anno 2025 e in 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Buono per le rette relative alla frequenza di asili nido e per le forme di supporto domiciliare per bambini affetti da gravi patologie croniche (art. 1, cc. da 209 a 211) 
Il buono è corrisposto dall’Inps al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l’iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private ovvero previa presentazione di un’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta – sulla base di idonea documentazione – che attesti, per l’intero anno di riferimento, l’impossibilità del bambino di frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica. 
La misura del buono varia anche in relazione al valore dell’ISEE; la misura è pari a 3.600 euro annui in relazione ai nati dopo il 31.12.2023, a condizione che il valore dell’ISEE del nucleo familiare non sia superiore a 40.000 euro.
La novella al c. 210 dell’art. 1 sopprime, al fine del riconoscimento del suddetto importo di 3.600 euro annui, la condizione della presenza nel nucleo familiare di almeno un altro figlio di età inferiore ai 10 anni. Nelle altre ipotesi, la misura del buono è pari a:

    3.000 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE non superiore a 25.000 euro;
    2.500 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE superiore a 25.000 euro e pari o inferiore a 40.000 euro;
    1.500 euro annui per i casi in cui l’ISEE superi i 40.000 euro e per i casi di insussistenza o di insufficienza della documentazione relativa all’ISEE.

L’ISEE, ai sensi del presente art. 1, c. 209 viene ora computato al netto dell’assegno unico e familiare per i figli a carico.

Ultimo aggiornamento: 14 gennaio 2025, 13:09

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