Pari opportunità

Ultima modifica 29 agosto 2024

Garantire pari opportunità significa combattere ogni forma di discriminazione basata sul genere.

Cosa significa "Pari Opportunità e politiche di Genere"?

La locuzione "Pari Opportunità" ha riguardato da sempre il problema della parità politica e sociale tra uomo e donna: le politiche di parità di genere nascono nel tentativo di difendere la donna rispetto alla diffusa discriminazione maschile in ambito professionale, sociale e politico-culturale.

Il fondamento delle politiche di pari opportunità è riscontrabile nella Costituzione Italiana agli art. 3, 37 e 51.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. [...]

Art. 51.

Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.


Il testo costituzionale è stato anche modificato, proprio al fine di dare la possibilità di mettere in atto quelle politiche e quelle azioni positive rivolte specificamente a promuoverne l'attuazione delle Pari Opportunità o rimuovere gli ostacoli che si frappongono ad esse.

A tal fine sono state varate le c.d. "Politiche di genere" riferendosi a tutti quegli strumenti di legge e a quelle azioni positive atte a evitare o rimuovere qualsiasi forma di discriminazione formale o sostanziale, diretta o indiretta nei confronti delle donne.

Sulla normativa nazionale e comunitaria si consiglia di consultare il sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità

http://www.pariopportunita.gov.it/normativa-nazionale
http://www.pariopportunita.gov.it/normativa-comunitaria

Cosa significa "Genere"?

Quando si parla di "genere" occorre tener presente che il significato di questa parola non è sinonimo di "sesso".

Per genere si intende le caratteristiche e il ruolo che agli uomini e alle donne vengono attribuiti in una determinata società all'interno della famiglia e della vita pubblica. Si tratta cioè di una costruzione sociale e culturale, che influenza la condivisione dei compiti all'interno della famiglia, gli equilibri di potere all'interno della coppia e le scelte/possibilità professionali delle persone.

Il sesso è invece determinato dalla specificità biologica e fisica che distingue i maschi dalle femmine, quindi il fatto di avere caratteri sessuali/fisici tipici dell'uomo e della donna.

Le politiche di genere si occupano di dar vita ad azioni culturali che, pur rispettanto e valorizzando le differenze di genere, mirano al riequilibrio fra ruoli di uomo e donna nella famiglia e nella società, in modo da dar attuazione al principio di pari opportunità (negli studi, nella carriera, nella vita politica).

Sulla confusione concettuale fra studi di genere e ideologia gender (o genderismo) è interessante l'articolo del 23 ottobre 2015 su "La ventisettesima ora" del Corriere della Sera a cura di Elena Tebano ed i commenti dei lettori che lo seguono.

http://27esimaora.corriere.it/articolo/gender

Sulla questione è illuminante anche il sito del Coordinamento Teologhe Italiane, dove si raccomandano i seguenti articoli.

http://www.teologhe.org/settembre-2015.pdf
http://it.radiovaticana.va/news/2015/08/06/studi_di_genere

1522 - Numero anti violenza e stalking
Il numero 1522 è stato attivato nel 2006 dal Dipartimento per le Pari Opportunità con l’obbiettivo di sviluppare un’ampia azione di sistema per l’emersione e il contrasto del fenomeno della violenza intra ed extra familiare a danno delle donne. Nel 2009, con l’entrata in vigore della L. 38/2009 modificata nel 2013 in tema di atti persecutori, ha iniziato un’azione di sostegno anche nei confronti delle vittime di stalking.

Il numero di pubblica utilità 1522 è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno ed è accessibile dall’intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa che mobile. L’accoglienza è disponibile nelle lingue italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo.

Le operatrici telefoniche dedicate al servizio forniscono una prima risposta ai bisogni delle vittime di violenza di genere e stalking, offrendo informazioni utili e un orientamento verso i servizi socio-sanitari pubblici e privati presenti sul territorio nazionale ed inseriti nella mappatura ufficiale della Presidenza del Consiglio – Dipartimento Pari Opportunità.

Il 1522, attraverso il supporto alle vittime, sostiene l’emersione della domanda di aiuto, con assoluta garanzia di anonimato. I casi di violenza che rivestono carattere di emergenza vengono accolti con una specifica procedura tecnico-operativa condivisa con le Forze dell’Ordine.

Video della provincia di Treviso dedicato al 1522: campagna antiviolenza

https://www.1522.eu/

https://www.1522.eu/video-spot/

http://www.pariopportunita.gov.it/contro-la-violenza-sessuale-e-di-genere/

Comitato Unico di Garanzia

Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità,  per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), in una logica di continuità con i Comitati per le Pari Opportunità ed i Comitati paritetici per il contrasto del fenomeno del mobbing (di cui ne riassume le competenze unificandoli), è il nuovo organismo previsto all’interno delle amministrazioni pubbliche dall'articolo 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla L.183/10, con l’obiettivo di migliorare l’organizzazione del lavoro e rafforzare la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori.

Detto organismo, secondo quanto indicato nella Direttiva sulle "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei "Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183), si pone i seguenti obbiettivi:

  1. Assicurare, nell'ambito del lavoro pubblico, parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua. Senza diminuire l'attenzione nei confronti delle discriminazioni di genere, l'ampliamento ad una tutela espressa nei confronti di ulteriori fattori di rischio, sempre più spesso coesistenti, intende adeguare il comportamento del datore di lavoro pubblico alle indicazioni della Unione Europea.
  2. Favorire l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni lavorative, anche attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici.
  3. Razionalizzare e rendere efficiente ed efficace l'organizzazione della Pubblica Amministrazione anche in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni e benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, tenendo conto delle novità introdotte dal d.lgs 150/2009 e delle indicazioni derivanti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 (T.U. in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), come integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n.106 (Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 81/2008 ) e dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.5 (Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego). La razionalizzazione, ottenuta anche mediante l'unificazione di competenze, determina un aumento di incisività ed efficacia dell'azione, la semplificazione organizzativa e la riduzione dei costi indiretti di gestione andrà a vantaggio di attività più funzionali al perseguimento delle finalità del CUG, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 57 comma 1, lett.d) del d.lgs. 165/2001.

Il CUG è stato istituito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 31.01.2020



Documenti:

Protocollo di rete per il contrasto alla violenza contro le donne - Distretto di Treviso
29-08-2024

Allegato 12.85 MB formato pdf


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