Autocertificazione
Consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall'interessato.
Ultima modifica 6 dicembre 2024
La firma non deve essere più autenticata. L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio. La Pubblica Amministrazione fin dall'emanazione della legge 445/2000 ha avuto l'obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto. Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in cui devono essere esibiti i tradizionali certificati: pratiche per contrarre matrimonio, rapporti con l'autorità giudiziaria, atti da trasmettere all'estero. Con l'art. 30bis della legge 120 dell'11/09/2020 anche i privati hanno avuto l'obbligo di accettare l'autocertificazione, riservandosi la possibilità di controllo e verifica dei dati.
Come si utilizza
I certificati che possono essere sostituiti da una dichiarazione in carta semplice e senza necessità dell'autenticazione della firma sono: data e luogo di nascita; residenza; cittadinanza; godimento dei diritti politici; stato di celibe, coniugato o vedovo; stato di famiglia; esistenza in vita; nascita del figlio; decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;posizione agli effetti degli obblighi militari; iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione; titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga; qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; non aver riportato condanne penali; qualità di vivenza a carico; tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile. Non sono quindi più richiesti i certificati, gli estratti e gli attestati necessari per l'iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado all'università e quelli che devono essere presentati sia agli Uffici della Motorizzazione civile che ai Comuni nell'ambito di procedimenti di loro competenza. La mancata accettazione dell'autocertificazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio. Non sono sostituibili con l'autocertificazione i sottoelencati documenti: certificati medici, sanitari, veterinari;c ertificati di origine e conformità alle norme comunitarie; brevetti e marchi.
Tutti gli stati, fatti a qualità personali non autocertificabili (non ricompresi nel precedentemente elenco) possono essere comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi; la situazione di famiglia originaria; la proprietà di un immobile, ecc. La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non può contenere manifestazioni di volontà (impegni, rinunce, accettazioni, procure) e deleghe configuranti una procura. Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o accertabili da parte della pubblica amministrazione, l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la documentazione all'amministrazione competente. In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, copia fotostatica, non autenticata, dei certificati in cui sia già in possesso. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale quando siano contestuali ad una istanza. In questo caso l'interessato deve presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: a)unitamente alla copia non autenticata di un documento di riconoscimento (nel caso di invio per posta o per via telematica); b) firmarla in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel caso di presentazione diretta). Tale dichiarazione può riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale. Sono acquisiti d'ufficio gli estratti degli atti di stato civile e i certificati anagrafici necessari per la celebrazione del matrimonio.
Sono sempre acquisiti d'ufficio dall'amministrazione procedente i certificati relativi a stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione, su semplice indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione che conserva l'albo o il registro. Le amministrazioni sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali previste. Non è più necessaria la presenza di testimoni nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano rese da chi non sa o non può firmare.L'autocertificazione è consentita anche ai cittadini comunitari, relativamente ai cittadini extracomunitari è ammessa solo nei confronti di coloro che sono residenti in Italia e le dichiarazioni sono limitate ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti pubblici o privati italiani. I certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità rilasciato dal medico di base valido per l'intero anno scolastico.
Note:
A seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012, è fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni (Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Scuole, Università, Prefetture, Questure, Camere di Commercio, INPS, etc.) e ai gestori o esercenti di pubblici servizi (Enel, Poste, Ferrovie, etc.) di richiedere certificati a cittadini ed imprese (art. 40, D.P.R. n. 445/2000).
Gli uffici comunali di Stato Civile e Anagrafe, possono pertanto, rilasciare i certificati solo per USO PRIVATO, ma questo comporta che per i certificati anagrafici (residenza, stato famiglia, etc.) sono di regola soggetti all'imposta di bollo (€ 16,00) ai sensi del DPR 642/72 s.m.i e dei diritti di segreteria (€ 0,52) per ciascun documento. Possono essere rilasciati in esenzione di bollo solo quando siano utilizzati nei procedimenti individuati nella tabella allegato B al DPR 642/72 s.m.i. o in leggi speciali di esenzione.
Si ricorda pertanto che, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 445/2000, così come modificato dall'art. 30bis della legge 120/2020, il cittadino può sempre rilasciare le AUTOCERTIFICAZIONI anche quando abbia a che fare con "istituzioni private" (es.: banche, assicurazioni, agenzie d'affari, notai) o, in ogni caso, se sono gestori di pubblici servizi (es.: poste italiane per il servizio postale, fornitori di energia, acqua, telefono, etc.).
L'autocertificazione infatti ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445/2000) con la differenza che non si paga niente ovvero nessuna imposta di bollo, nè diritto di